euro…
arrotondamenti per le tasse e imposte indirette
Not. Gaetano Petrelli
Nella Finanziaria 2002, gli arrotondamenti per le
tasse e imposte indirette che interessano l’attivita’ notarile sono previsti:
1.
quanto all’imposta di registro proporzionale, dall’art. 41, comma 1,
del D.P.R. 131/1986, come modificato dall’art. 8 del D.P.R. 18 agosto 2000 n.
308 (“arrotondamento all’unita’ nel caso in cui i valori siano espressi
in euro, per difetto se la frazione e’ inferiore a 50 centesimi e per
eccesso se non inferiore”);
2.
quanto alle imposte ipotecarie e catastali proporzionali, dall’art. 18
del D. Lgs. 347/1990, come modificato dall’art. 10 del suindicato D.P.R.
308/2000 (“arrotondamento all’unita’, nel caso in cui i valori siano espressi
in euro, per difetto se la frazione e’ inferiore a 50 centesimi e per eccesso
se non inferiore”);
3. l’art. 7 del D.P.R. 308/2000 dispone poi in generale – ma sembra che la disposizione si riferisca solo alle imposte pagate in occasione della registrazione e trascrizione per via telematica – che “le imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo … sono arrotondate … nel caso in cui i valori siano espressi in euro, all’unita’, per difetto se la frazione e’ inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore”;
Pertanto, nessuna
disposizione espressa e’ dettata con riferimento alle imposte fisse di
registro, ipotecaria e catastale, ed all’imposta di bollo, nell’ipotesi diversa
dalla trasmissione telematica degli atti; appare pero’ plausibile ritenere che
anche le imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali debbano essere, in
linea generale, arrotondate all’unita’ di euro (come sembra ritenere, anche se
non chiaramente, la circolare n. 106/E del 21 dicembre 2001).
La predisposizione, da parte
dell’Amministrazione finanziaria, di valori bollati con importi decimali (ad
esempio: marca da lire 20.000 uguale ad euro 10,33) dimostra l’accoglimento, da
parte della stessa Amministrazione, dell’interpretazione restrittiva dell’art.
7 del D.P.R. 308/2000, che (nell’ambito della disciplina della registrazione e
trascrizione per via telematica) dispone l’arrotondamento dell’imposta di bollo
all’unita’ di euro; ne consegue che, salvi i casi espressamente disciplinati,
gli importi dell’imposta di bollo previsti nella tariffa allegata al D.P.R.
642/1972 sono arrotondati al secondo decimale, e non all’unita’ di euro;
Nessuna disposizione
specifica e’ dettata, inoltre, relativamente alle tasse ipotecarie ed alle
tasse di voltura catastale; i relativi importi devono ritenersi quindi
arrotondati al secondo decimale, secondo le regole di cui all’art. 7 del D.
Lgs. 213/1998 ed all’art. 5 del Regolamento CE n. 1103/97 (cosi’, espressamente,
la circolare 106/E succitata).
Analogo arrotondamento al
decimale deve essere effettuato per la tassa sui contratti di borsa, che
e’ dovuta solo per i contratti di valore eccedente 206,58 euro.
Quanto ai diritti di
segreteria per l’iscrizione nel registro delle imprese, l’art. 2 del D.M.
30 ottobre 2001 (in G.U. n. 271 del 21 novembre 2001) dispone che “gli importi
in euro dei diritti di segreteria riportati nella tabella A (allegata al
decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, e successive modifiche) sono arrotondati
all'unità di euro, per eccesso se uguali o superiori a 0,50 euro e per difetto
se inferiori a 0,50 euro”.
Quanto alle sanzioni
amministrative pecuniarie, a norma dell’art. 51, commi 2 e 3, del D. Lgs.
24 giugno 1998 n. 213, “a decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o
amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta
in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del
Trattato.
Se l'operazione di
conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con
decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali”.
Occorre pertanto
distinguere:
a) – sanzioni in misura
fissa espresse in lire, che sono arrotondate all’unita’ di euro;
b) – sanzioni in misura
percentuale, che sono arrotondate al secondo decimale.
Circ. 21.12.2001, n. 106/E , Agenzia delle Entrate
c.m. 23.12.1998, n. 291/E
Queste Circolari
hanno chiarito le implicazioni fiscali della nuova moneta unica.
In
particolare:
1.
le regole di arrotondamento di cui all’art. 7 del D. Lgs. 213/1998 ed
all’art. 5 del Regolamento CE n. 1103/97 trovano applicazione anche in materia
fiscale (con arrotondamento per eccesso degli importi che si pongono nel
mezzo);
2.
per quanto concerne le fatture, la conversione da lire ad euro e
viceversa (ad esempio, per le fatture acquisti da registrare) avviene con i
medesimi criteri di arrotondamento di cui sopra, differendo, quindi, dalle
regole per l’arrotondamento degli importi in lire, di cui all’art. 21 del
D.P.R. 633/1972.
Come precisato nella
circolare 291/E, “la
conversione in euro
deve interessare gli
elementi fiscalmente rilevanti
(imponibile, imposta, ritenute, ecc.) contenuti nella fattura,
negli ammontari in essa indicati,
arrotondandoli secondo il criterio sopra enunciato e sommando gli importi già
convertiti in euro al fine di ottenere il
totale nella stessa
valuta. Quest'ultimo può anche discostarsi dal totale espresso
in lire, ma è da ritenere che la
differenza potrà essere scarsamente rilevante”.
Cio’ significa che – in
presenza di preavvisi di parcella emessi in lire nel 2001, ai fini della
conversione in euro in sede di emissione della fattura nel 2002, occorre
convertire singolarmente i singoli importi delle anticipazioni ex art. 15
D.P.R. 633/1972;
3.
per quanto concerne le imposte che si pagano cumulativamente,
l’arrotondamento all’unita’ o al centesimo di euro deve essere effettuato per
ogni singolo importo.
art. 1, c. 3, D.L. 25.09.2001 n. 350, convertito
L. 23.11.2001 n. 409
I riferimenti negli assegni e negli altri titoli emessi, nonché negli ordini di accreditamento e di addebitamento in conto in lire impartiti alle banche entro il 31 dicembre 2001, vengono intesi come riferimenti all'unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione.
Ad essi si applicano le regole di arrotondamento definite nel regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997.
A decorrere dal 1° gennaio 2002 non possono essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire e, se emessi, non valgono come titoli di credito; dalla medesima data non possono essere impartiti alle banche ordini di accreditamento o di addebitamento in conto in lire.
Resta in ogni caso ferma la facoltà di versare in conto banconote e monete metalliche in lire fino al 28 febbraio 2002”.